Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
CEDU
La “Convenzione europea dei diritti dell’uomo” – in acronimo CEDU – include il diritto ad un processo equo fra i diritti e libertà fondamentali.
All’art. 6, comma terzo – lettera c., è previsto che è diritto di ogni persona difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia. Questo è quindi il riconoscimento internazionale del gratuito patrocinio.
CEDU
La CEDU è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 12 stati del Consiglio d’Europa dell’epoca (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia).
È oggi vigente in tutti i 47 Stati membri (al 22 giugno 2007) dell’odierno Consiglio d’Europa.
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Firmata a Roma il 4 novembre 1950
Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa;
Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall’altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell’Uomo a cui essi si appellano;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.
hanno convenuto quanto segue:
………
Lascia un commento